L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto, ovvero al proprietario o all’amministratore, che può delegarle ad un terzo avente determinati requisiti, come prescritto dal D.P.R. 74/2013.
Il terzo responsabile degli impianti termici, pertanto, è «la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti (DM 37/2008, art. 1, comma 2, lettera c, d, e) e comunque di idonea capacità tecnica, economica e organizzativa, è delegata dal proprietario o dall’amministratore ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici» (art. 1, lettera o) del DPR 412/19913).
Per impianto termico si intende qualsiasi impianto o generatore a servizio della climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari.
Il responsabile dell’impianto quindi può essere il soggetto proprietario dello stabile (per unità condominiale senza amministratore con impianto centralizzato), l’amministratore (per unità condominiali con impianto centralizzato), l’inquilino (nel caso di impianti termoautonomi), oppure il terzo responsabile da essi delegato. Nel caso di proprietà di una persona giuridica, infine, il responsabile è l’amministratore delegato.
Terzo responsabile impianti termici: quali obblighi deve rispettare?
Con la sua nomina, oltre agli obblighi sopra elencati, da cui vengono sollevati il proprietario/amministratore/occupante, il terzo responsabile deve:
- trasmettere all’ente locale competente la propria nomina di assunzione di responsabilità successivamente al conferimento dell’incarico;
- effettuare visite periodiche (variabili in base alle esigenze dell’utente e dell’impianto) per controllare l’efficienza delle apparecchiature presenti nella centrale termica;
- verificare il Rendimento di combustione;
- verificare i dispositivi di sicurezza e di controllo;
- compilare il “Libretto di impianto per la climatizzazione” e i “Rapporti di Controllo di efficienza energetica”;
- inviare all’ente locale preposto i Rapporti di Controllo di efficienza energetica come indicato nell’Allegato A del DPR 74/2013, per impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile maggiori di 10 kW e impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW;
- rispettare i limiti giornalieri di funzionamento dell’impianto e le temperature d’esercizio negli ambienti, previsti dalla normativa di settore;
- fare in modo che si effettui una pulizia accurata dei generatori di calore e
- una pulizia del locale della Centrale Termica.
Nel caso di impianti di potenza uguale o superiore a 350 kW il terzo responsabile deve possedere ulteriori qualificazioni, quali ad esempio l’attestazione rilasciata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, 7 n. 207, nelle categorie OS 28, come previsto dal DPR 74/2013.
Zarantonello Srl è in possesso dell’attestazione SOA nelle categorie OS 3 e OS 28, quindi è in grado di fornire un servizio completo per tutte le potenzialità termiche e frigorifere degli impianti termici.
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Normativa di riferimento
Riportiamo le normative consultabili riguardanti il terzo responsabile di impianti termici:
attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia (GU Serie Generale n.222 del 23-09-2005 – Suppl. Ordinario n. 158);
Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, (GU Serie Generale n.149 del 27-06-2013);
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, (GU n.288 del 10-12-2010 – Suppl. Ordinario n. 270);
Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, (GU Serie Generale n.242 del 14-10-1993 – Suppl. Ordinario n. 96);
Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, (GU Serie Generale n.61 del 12-03-2008);
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia, (GU Serie Generale n.81 del 06-04-2000).